Art. 6.

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
      2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.000.